Regolamento albo fornitori

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DI FER S.R.L.

Il presente Regolamento, approvato con determina del Direttore Generale n. 36 in data 16 settembre 2014 , entrato in vigore nella medesima data

INDICE

Art. 1 – Istituzione Albo fornitori
Art. 2 – Soggetti ammessi
Art. 3 – Affidamento incarichi relativi all’ingegneria e all’architettura. Soggetti ammessi.
Art. 4 – Requisiti di ordine generale per l’iscrizione
Art. 5 – Requisiti di ordine speciale per l’esecuzione di lavori
Art. 6 – Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 7 – Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 8 – Domanda d’iscrizione
Art. 9 – Formazione dell’Albo
Art. 10 – Durata dell’iscrizione. Sospensione e cancellazione dall’Albo. Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione
Art. 11 – Rinnovo ed estensione dell’iscrizione
Art. 12 – Pubblicità
Art. 13 – Trattamento dati personali
Art. 14 – Definizioni
Art. 15 – Norma Transitoria

Art. 1 – Istituzione Albo fornitori
1. Ai fini dell’attivazione delle procedure previste dal Regolamento interno di FER s.r.l. – approvato con Determina del Direttore Generale n. 16 del 20 agosto 2013 – recante “Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, di altri contratti pubblici di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00”, la società FER s.r.l. istituisce un Albo di operatori economici qualificati (d’ora in poi “Albo”) e ne disciplina la gestione e l’utilizzo in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. L’Albo è gestito esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica reperibile al sito web www.fer-online.it seguendo la procedura di registrazione illustrata agli articoli 8 e 9.
3. L’Albo è utilizzato da FER s.r.l. al fine di identificare gli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi ed eseguire lavori a favore di FER stessa per le classi di importo individuate dal predetto Regolamento interno, comunque inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per procedere all’esperimento di procedure di acquisto in economia o di procedure negoziate.
4. Resta ferma la facoltà di FER, qualora si tratti di acquisire beni e servizi o eseguire lavori che, per il particolare oggetto o specializzazione richiesti, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero quando l’Albo stesso non offra un numero adeguato di possibili fornitori in grado di assicurare un effettivo confronto concorrenziale, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei.
5. Nelle ipotesi di cui al punto che precede è nella facoltà di FER, altresì, di coinvolgere gli operatori economici iscritti negli elenchi predisposti da RFI avvalendosi, ai sensi dell’art. 232, comma 8, D.lgs 163/2006, del “sistema di qualificazione” istituito e gestito da Rete Ferroviaria Italiana.
6. L’Albo è strutturato in due sezioni – “Aziende esecutrici di lavori pubblici” e “Fornitori beni e servizi” –, categorie (per i lavori) e categorie merceologiche (per servizi e forniture) che identificano gli ambiti di esecuzione lavori e di fornitura di beni e/o servizi per i quali ciascun operatore economico chiede l’iscrizione. Gli operatori economici interessati, anche in relazione all’oggetto della propria attività e compatibilmente con il loro oggetto sociale, possono chiedere l’iscrizione per una soltanto o per entrambe le sezioni, per più categorie di lavori e per più categorie merceologiche di beni o servizi, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
7. L’istituzione dell’Albo, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo non costituiscono l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La domanda di iscrizione all’Albo, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli operatori economici interessati, pur assumendo specifica rilevanza in caso di false dichiarazioni e/o falsa documentazione in merito ai requisiti dichiarati per tutte le conseguenze stabilite dalla legge anche ai fini della loro segnalazione sul Casellario informatico dell’Autorità Nazionale di Vigilanza, hanno il solo scopo di consentire l’iscrizione nell’Albo, senza costituire alcun vincolo in capo a FER per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione di appalti se non in esito a specifica procedura di aggiudicazione.
8. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Soggetti ammessi
1. Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Codice, e in generale ogni soggetto interessato a svolgere attività in fornitura di beni o servizi a favore di FER, compatibilmente con le tipologie di prestazioni di cui al Regolamento interno citato all’art. 1, comma 1.
2. I soggetti associati, secondo qualunque modalità di associazione ammessa dalla normativa sugli appalti (consorzi, ati, ecc.) si iscrivono come tali e indicheranno – in caso di invito ad una procedura – gli associati singoli che siano effettivi esecutori delle attività richieste e che prestino i requisiti di partecipazione per la specifica attività richiesta

Art. 3 – Affidamento incarichi relativi all’ingegneria e all’architettura. Soggetti ammessi.
1. Possono essere ammessi i soggetti di cui al comma 1, dell’art. 90 del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni di cui al Regolamento interno di cui all’art. 1, comma 1,
2. I soggetti indicati al precedente comma che chiedono l’iscrizione all’Albo, in fase di registrazione, saranno tenuti ad indicare i settori di interesse e le specializzazioni per le quali l’iscrizione viene richiesta. Dovranno essere indicate le tipologie di incarico con relative categorie e l’importo complessivo dei lavori effettuati negli ultimi dieci anni.

Art. 4 – Requisiti di ordine generale per l’iscrizione
1. L’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Albo deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità dell’iscrizione, dei requisiti di cui all’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006
2. L’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Albo deve essere altresì iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività pertinenti alle categorie merceologiche per le quali viene presentata domanda di iscrizione e/o presso i competenti ordini professionali qualora la domanda di iscrizione sia relativa a categorie di specializzazione per le quali è obbligatoria e/o necessaria l’iscrizione a specifico ordine professionale.

Art. 5 – Requisiti di ordine speciale per l’esecuzione di lavori
1. L’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Albo per l’esecuzione di lavori, in fase di registrazione, sarà tenuto ad indicare le certificazioni SOA di cui è in possesso.
2. Gli operatori economici che non siano in possesso di certificazione SOA potranno chiedere l’iscrizione all’Albo solo per l’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro. In tal caso, in fase di registrazione, sarà richiesta l’indicazione della categoria per la quale l’iscrizione viene richiesta, nonché l’importo del fatturato complessivo per singola voce degli ultimi cinque esercizi finanziari.

Art. 6 – Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.
1. L’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Albo per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi, in fase di registrazione, sarà tenuto ad indicare, per ciascuna categoria merceologica per la quale l’iscrizione viene richiesta, l’importo complessivo dei servizi e/o forniture analoghi a quelli per i quali richiede l’iscrizione effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari.
2. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Art. 7 – Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. L’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Albo per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi, in fase di registrazione, sarà tenuto ad indicare tutti i rapporti di natura lavorativa avuti con enti pubblici e privati negli ultimi tre esercizi finanziari.
2. L’operatore economico dovrà, altresì, documentare le certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione “Sistema Qualità”. Il fornitore ha facoltà di presentare nell’apposita sezione prevista nella piattaforma informatica altre certificazioni a comprova della propria capacità tecnica.

Art. 8 – Domanda d’iscrizione
1. L’Albo è aperto a nuove iscrizioni almeno due volte all’anno.
2. Le domande di iscrizione possono essere presentate entro 37 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di FER s.r.l. (www.fer-online.it).
3. La domanda di iscrizione deve essere compilata seguendo la procedura di registrazione telematica on-line reperibile al seguente link https://fer.albofornitori.net.
4. A corredo della domanda di iscrizione devono inoltre essere prodotte, sempre secondo le modalità indicate nella procedura telematica di cui sopra le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice.
5. Al termine della compilazione dell’istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
6. L’Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 9 – Formazione dell’Albo
1. Le domande di iscrizione di cui all’art. 8 sono esaminate da FER s.r.l., che verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta. In particolare, FER accerta la conformità delle domande di iscrizione pervenute rispetto agli Elenchi/Sezioni per i quali l’iscrizione è richiesta, verificandone la corrispondenza con l’attività esercitata – quale risultante dal certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o del registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero dal certificato di iscrizione ad ordini professionali, per le attività per il cui esercizio tale requisito è richiesto – e con i requisiti dichiarati. In caso di positivo esito del controllo di conformità di cui sopra, l’operatore economico richiedente viene iscritto nell’Albo.
2. La richiesta di abilitazione si intenderà accettata qualora, ad esito della procedura informatica di inoltro della iscrizione, FER provvederà all’approvazione della richiesta in via telematica.
3. In caso di non ammissibilità della domanda di iscrizione, all’operatore economico è data comunicazione della stessa ai recapiti indicati dall’operatore economico in fase di registrazione telematica mediante invio di posta elettronica certificata indicante i motivi ostativi alla iscrizione. Nel caso in cui la non ammissione della domanda sia conseguenza dell’accertamento di false dichiarazioni o falsa documentazione attestante i requisiti ex art. 38 del Codice, sarà cura di FER provvedere alla relativa segnalazione all’Autorità di Vigilanza, nonché assumere ogni più opportuna iniziativa prevista dalla legge.
4. Agli operatori economici ammessi viene assegnato un codice identificativo univoco.

Art. 10 – Durata dell’iscrizione. Sospensione e cancellazione dall’Albo. Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione.
1. L’iscrizione all’Albo ha durata triennale, con decorrenza dalla data di inserimento nell’Albo comunicata da FER all’operatore economico interessato in esito alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a presentare una nuova domanda di iscrizione nel caso in cui sopravvengano fatti e circostanze tali da modificare e/o alterare in modo sostanziale l’identificazione soggettiva dell’operatore iscritto all’Albo, quali ad esempio modificazione dei dati fiscali, della denominazione o della ragione sociale.
3. Sarà altresì cura degli operatori economici iscritti di comunicare a FER ogni circostanza e/o variazione che porti alla perdita o alla diminuzione dei requisiti generali, tecnici od economici dichiarati, entro 10 giorni dalla data in cui atli modifiche si sono verificate, pena la sospensione ovvero l’esclusione dall’Albo sulla base di valutazione motivata di FER, per il periodo ritenuto congruo da FER.
4. Qualora l’operatore economico nel tempo entri in possesso di requisiti migliorativi rispetto a quelli dichiarati, potrà ottenere una reiscrizione per tali requisiti migliorativi in occasione della riapertura dell’Albo.
5. FER può procedere alla verifica del possesso dei requisiti in ogni momento, e può provvedere alla sospensione o alla cancellazione dell’iscrizione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
– falsità nelle dichiarazioni rese
– grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione e/o fornitura e/o lavoro;
– cessazione, ad insindacabile giudizio di FER, dei requisiti di idoneità a svolgere il servizio o la fornitura o il lavoro richiesti;
– violazioni commesse dagli operatori economici e debitamente accertate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale.
– che abbiano ostacolato o rifiutato eventuali verifiche ispettive che FER si riserva di avviare;
6. È in ogni caso disposta la cancellazione d’ufficio dall’Albo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
– operatori che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o nei confronti dei quali sia stato avviato procedimento per la dichiarazione di detti stati;
– cessazione dell’attività afferente alla categoria merceologica cui si era iscritti;
– mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
– accertamento, anche a seguito di verifica a campione, del venir meno dei requisiti già sussistenti al momento dell’iscrizione.
7. FER procederà alla cancellazione dall’Albo degli operatori che per tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione.
8. L’operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione, sempre che sia venuta meno la causa che ha determinato il provvedimento di cancellazione.
9. Nel caso in cui FER ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’avvio dei procedimenti di sospensione o cancellazione dall’Albo, ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC contenente una sintetica motivazione sulle ragioni che hanno determinato l’avvio del procedimento. Il soggetto interessato può far pervenire proprie osservazioni e/o memorie difensive entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni, FER provvederà alla sospensione o cancellazione dall’Albo.
10. La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su domanda dell’operatore interessato.

Art. 11 – Rinnovo ed estensione dell’iscrizione
1. FER informa, preventivamente, gli operatori economici iscritti, mediante comunicazione telematica, della scadenza dell’iscrizione all’albo e della possibilità di reiscriversi.
2. FER comunica l’esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità previste per il procedimento di iscrizione.
3. La durata dell’iscrizione è automaticamente prorogata– alternativamente – fino alla data di scadenza della nuova procedura di iscrizione (ove l’operatore non abbia inoltrato nuova domanda di iscrizione) ovvero fino alla data di conclusione del procedimento di iscrizione (ove l’operatore abbia inoltrato nuova domanda di iscrizione)

Art. 12 – Pubblicità
1. Il presente Regolamento, la documentazione ad esso allegata nonché l’avviso circa l’istituzione dell’Albo, così come ogni modifica ed integrazione degli stessi, sono pubblicati sul sito di FER (www.fer-online.it). FER si riserva di pubblicizzare l’istituzione dell’Albo con ogni altro mezzo.

Art. 13 – Trattamento dati personali
1. Ai fini dell’istruttoria relativa all’esame delle istanze e della documentazione pervenuta, nonché per il successivo adempimento di iscrizione all’Albo, è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente Regolamento, pena la non ammissibilità della domanda di iscrizione.
2. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l’iscrizione all’Albo ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità tecniche relative alla tipologia dell’attività espletata e, per quanto attiene alla normativa antimafia, in assolvimento di precisi obblighi di legge. Successivamente alla pubblicazione degli operatori economici ammessi all’iscrizione all’Albo, i citati dati sono trattati per le finalità connesse alle procedure di iscrizione all’Albo e agli eventuali successivi affidamenti o aggiudicazioni.
3. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi, in tal caso, sono posti a disposizione degli interessati, dell’organo esaminatore dell’istruttoria, di commissioni aggiudicatrici e di collaudo che vengano di volta in volta costituite, relativamente ai dati forniti dal concorrente e di altri concorrenti alla selezione per l’iscrizione all’Albo, che facciano richiesta di accesso a documenti archiviati nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. Relativamente ai dati di cui al presente articolo, ai soggetti in qualità di interessati vengono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di iscrizione nell’Albo, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente articolo.
6. FER utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa

Art. 14 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a. il “Codice” è il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
b. il “Regolamento di esecuzione” è il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
c. “FER s.r.l.” è la società Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. a totale partecipazione pubblica;
d. Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o di lavori o una struttura associativa degli stessi;

Art. 15 – Norma Transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente atto, nelle more delle iscrizioni da parte degli operatori economici all’albo dei fornitori e di implementazione dello stesso, questo rimane aperto fino al 31/12/2014.

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